IMPOSTA DI SOGGIORNO
Ultimo aggiornamento: 24 febbraio 2026, 14:34
IN VIGORE DAL 1 MARZO 2026
Entra in vigore dal 1 marzo 2026 l’imposta di soggiorno per i turisti che soggiornano nelle strutture ricettive del Comune di Casciana Terme Lari.
Tutti i versamenti dell’imposta di soggiorno delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche presenti sul territorio del Comune di Casciana Terme Lari saranno accettati dagli uffici comunali tramite il circuito PagoPA. Per calcolare nel portale MOTouristOffice la cifra dell’imposta con il modello PagoPA, generarlo, scaricarlo e pagarlo, rinviamo alla pagina del manuale con tutte le istruzioni: https://wci.unicom.uno/bollettino-pagopa/
Di seguito i contatti del Comune di Casciana Terme Lari e della società Connectis affidataria del servizio, per le questioni relative all’imposta di soggiorno:
Indirizzo mail: impostadisoggiorno@comune.cascianatermelari.pi.it
E' possibile fare affidamento all’assistenza tecnica di MOTouristOffice, con la chat - box verde in basso a destra dello schermo - attiva dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, e con il numero di telefono 0574 021054, attivo dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30. Pagina dedicata ai servizi di assistenza reperibile al link: https://wci.unicom.uno/assistenza-tecnica/
Per il pagamento dell’imposta di soggiorno l'Amministrazione Comunale ha messo a disposizione lo stesso portale che già le strutture utilizzano per l'obbligo normativo istat.
E' fatto obbligo iscriversi (qualora non sia stato ancora fatto) al portale dedicato Motouristoffice raggiungibile al sito https://toscana.motouristoffice.it/
La guida per l'accesso al portale e l'eventuale registrazione è reperibilibe al link: https://wci.unicom.uno/registrazione-su-motouristoffice/
E’ disponibile online anche il manuale sull’utilizzo del portale per gli adempimenti (compresi la dichiarazione e il versamento dell’imposta), al seguente link: https://wci.unicom.uno/manuale-intro.
Ricordiamo infine che è già on line un video su you tube dedicato per spiegare il funzionamento del portale https://www.youtube.com/embed/MHPygCpQa4M
L'imposta partirà dal 1 marzo 2026 e sarà dovuta da ciascuna persona per ogni pernottamento nelle strutture ricettive del ns. territorio in tutto l’anno, dal 1 gennaio al 31 dicembre, fino a 5 pernottamenti consecutivi.
La misura dell’imposta di soggiorno è pari a:
- € 2,50 (due/50) per strutture ricettive 4 e 5 stelle
- € 2,00 (due) per tutte le altre categorie
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
- gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Casciana Terme Lari;
- i minori fino al compimento del 12° anno di età;
- il personale che lavora e che alloggia presso la struttura ricettiva nel Comune in virtù di regolare rapporto di lavoro;
- i disabili non autosufficienti con idonea certificazione medica ed un accompagnatore;
- coloro che sono segnalati dal Comune per ragioni sociali e per i quali il Comune è tenuto a farsi carico delle spese di soggiorno e pernottamento;
- coloro che pernottano nella struttura a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- il personale appartenente alle forze dell’ordine, vigili del fuoco, operatori della protezione civile, volontari che pernottano nella struttura in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza per cui sono stati chiamati in servizio nel territorio comunale;
- coloro che devono effettuare terapie presso strutture socio-sanitarie o termali siti nel Comune, previa consegna al gestore di idonea autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
- soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture socio-sanitarie o termali del Comune in misura di un accompagnatore ogni paziente previa consegna al gestore di idonea autocertificazione ai sensi artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati di turisti in misura di un autista/un accompagnatore ogni venticinque partecipanti previa consegna al gestore di idonea autocertificazione ai sensi artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
- coloro che pernottano nella struttura in occasione di iniziative e manifestazioni istituzionali, turistiche e culturali organizzate direttamente dal Comune e per i quali il Comune è tenuto a farsi carico delle spese di soggiorno e pernottamento;
- gli studenti, gli insegnanti e gli accompagnatori che pernottano nelle strutture in occasione di gite scolastiche;
E’ prevista una riduzione del 50% dell’importo dell’imposta per i gruppi sportivi superiori alle 10 (dieci) unità.
Tutte le esenzioni previste dal comma 1 devono essere indicate nella comunicazione periodica di cui all’rt. 6 del REGOLAMENTO (scaricabile dagli allegati).
Tutte le autocertificazioni relative alle esenzioni previste dal comma 1 devono essere conservate per 5 anni presso la struttura.
ADEMPIMENTI:
- predisporre ed inviare la dichiarazione periodica relativa al numero di ospiti, numero degli esenti distinti per tipologia, periodo di permanenza e tariffa applicata. La dichiarazione periodica deve essere inviata:
- tramite la piattaforma informatica. Qualora sia presentata con modalità diverse sarà considerata come non presentata.
- anche se negativa (cioè in assenza di ospiti),
- con le seguenti scadenze: entro il 15 aprile per i pernottamenti relativi al 1° trimestre / entro il 15 luglio per i pernottamenti relativi al 2° trimestre / entro il 15 ottobre per i pernottamenti relativi al 3° trimestre / entro il 5 gennaio per i pernottamenti relativi al 4° trimestre Se la scadenza coincidesse con il sabato o con un giorno festivo, la dichiarazione dovrà essere inviata il primo giorno lavorativo successivo. - Trasmissione della dichiarazione annuale, in modalità esclusivamente telematica, attraverso il portale dedicato, su apposito modello ministeriale, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. (art. 180, comma 3, del decreto legge 31/2020, convertito nella legge 77/2020 che ha modificato l’art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 13).
Riscossione dell’imposta per strutture Airbnb
Un accordo tra Comune di Casciana Terme Lari e Airbnb regola la modalità di riscossione dell’imposta di soggiorno per le prenotazioni effettuate attraverso la piattaforma Airbnb.
In sintesi l'accordo prevede i seguenti passaggi operativi:
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Imposta: all'atto della prenotazione, Airbnb preleva l’imposta dovuta dall'ospite e la trasferisce al Comune alla scadenza stabilita
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Riepilogo: quando dichiarano l'imposta di soggiorno sulla piattaforma SoggiorniAmo, i proprietari (o gli intermediari) devono indicare i dati (presenze e periodi) relativi ai soggiorni prenotati attraverso la piattaforma Airbnb
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Esenzioni: gli ospiti che ne hanno diritto chiedono direttamente ad Airbnb il rimborso delle somme indebitamente trattenute.
Per le locazioni non effettuate tramite la piattaforma Airbnb, permangono in capo ai gestori tutti gli obblighi previsti dal Regolamento (scaricabile dagli allegati).
Guida alla gestione delle esenzioni per le prenotazioni effettuate tramite Airbnb al link: https://wci.unicom.uno/airbnb-ltn/