TASSA SUI RIFIUTI - T A R I - ANNO 2019
RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO
TERMINE PER LE ISTANZE : 30 APRILE 2019
Con il Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con Del. di C.C. n. 37 del 16/10/2014 e successive mm.ii. sono state approvate le seguenti riduzioni ed agevolazioni TARI da applicare per l’anno 2019:
ART.13 – Riduzioni per le Utenze Domestiche e Non Domestiche
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 20%;
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20% ;
c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %.
d) Biocomposter. Utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologia mediante l’utilizzo del biocomposter :riduzione del 20 %.
e) Progetto “SMODI’” (small is different). Per le utenze domestiche che attuano nella frazione di Sant’Ermo il conferimento differenziato è riconosciuto un bonus economico dell’importo di €.30,00 in riferimento alla tassa dovuta per l’anno in cui è avvenuto il conferimento differenziato.
2. Le riduzioni di cui alle lett. a) b) c) decorrono dall’anno d’imposta in corso alla presentazione di apposita istanza, se presentata nei termini previsti dalla delibera annuale delle Tariffe, mentre cessano di avere effetti dall’anno successivo alla dichiarazione del venir meno dei requisiti previsti.
3. La riduzione di cui alla lett. d) è riconosciuta dall’anno successivo a quello in cui è stato consegnato il biocomposter, ed è concessa dietro attestazione rilasciata dal soggetto preposto all’attività di controllo del regolare utilizzo del biocomposter, dimostrando a consuntivo l’effettivo
riciclaggio dei rifiuti organici mediante compostaggio domestico. La percentuale di riduzione è cumulabile con le altre riduzioni previste nel regolamento fino ad importo massimo del 40%.
L’Utente interessato a beneficiare della riduzione derivante dall’utilizzo del Biocomposter dovrà produrre apposita istanza entro i termini stabiliti annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe.
4. Per le utenze domestiche e non domestiche che conferiscono i rifiuti alla Stazione Ecologica Comunale è riconosciuto un “bonus” da erogare sulla tassa dovuta per l’anno successivo a quello in cui è avvenuto il conferimento differenziato, in funzione della qualità e quantità dei rifiuti conferiti. Ai fini della determinazione del “bonus”, la tipologia dei rifiuti come pure la percentuale dell’incentivo da applicare per ogni singola utenza, saranno quelli stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.
5. Dismissione delle slot machine. E’ prevista inoltre una riduzione della quota fissa e della quota variabile nella misura del 40% per gli esercizi pubblici che provvedono alla dismissione delle slot machine istallate nei propri locali. Tale riduzione è riconosciuta nel caso in cui le slot machine oggetto di dismissione risultino presenti ed attive nei locali alla data del 31/12/2015 a condizione che le medesime siano definitivamente dismesse. Tale agevolazione è riconosciuta su istanza di parte da presentare al Comune nei termini e nei modi stabiliti dalla delibera di approvazione delle tariffe Tari e dovrà essere corredata da idonea documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l’accesso al beneficio ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con modulo predisposto dall’Ufficio. La riduzione è riconosciuta anche per le annualità successive, senza obbligo di rinnovo dell’istanza di parte, a condizione che vi sia il perdurare dei presupposti e delle condizioni richieste per l’accesso al beneficio.
6. E’ prevista inoltre una riduzione del 5% sulla quota fissa e sulla quota variabile per quelle utenze non domestiche che facciano parte da almeno un anno di Associazioni o Consorzi, avente la Sede sul territorio comunale, finalizzate all’internazionalizzazione delle imprese o alla promozione del territorio a condizione che le stesse siano in regola con i contributi consortili o le quote associative per l’anno precedente a quello in cui è richiesta la riduzione. Tale riduzione è riconosciuta su istanza di parte da presentare al Comune nei termini e nei modi stabiliti dalla delibera di approvazione delle tariffe Tari e dovrà essere corredata da idonea documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l’accesso al beneficio ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
7. Associazioni che utilizzano i locali esclusivamente per scopo sociale. E’ prevista una riduzione del 50% sulla quota fissa e la quota variabile per le utenze non domestiche costituite da Associazioni culturali, folcloristiche, ricreative e sportive , senza scopo di lucro, che esercitano prevalentemente l’attività associativa ed hanno sede nel territorio comunale, che utilizzano gli immobili oggetto della tassazione esclusivamente per l’esercizio delle attività proprie delle associazioni e descritte nello Statuto. Sono escluse da questa riduzione le superfici utilizzate dalle Associazioni per l’attività di somministrazione di cibi e bevande. Sono escluse inoltre da questa riduzione tutte le Associazioni Politiche. La riduzione è riconosciuta su istanza di parte da presentare al Comune nei tempi e con le modalità stabilite dalla delibera di approvazione delle tariffe Tari, e dovrà essere corredata da idonea documentazione nonché da copia dello statuto. La riduzione è riconosciuta anche per le annualità successive, senza obbligo di rinnovo dell’istanza di parte, a condizione che vi sia il perdurare dei presupposti e delle condizioni richieste per l’accesso al beneficio.
8. In caso di interruzione temporanea del servizio per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa forza maggiore, la tariffa è dovuta per intero a condizione che l’interruzione non abbia durata continuativa superiore a 3 giorni. In caso contrario la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/365 per ogni giorno intero di interruzione.
9. Aree servite a cassonetto. Le utenze situate fuori dal centro abitato distanti oltre 1000 metri dal cassonetto preposto alla raccolta del rifiuto indifferenziato e differenziato beneficiano della riduzione del 40% della parte fissa e variabile della tariffa. La distanza è misurata sul tratto pedonale più breve dal cassonetto al confine con la proprietà privata posseduta o detenuta o occupata dall’utente. Non usufruisce del beneficio l’utenza servita dal servizio di raccolta domiciliare. La riduzione decorre dal mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.
10. Riduzioni per utenze non domestiche. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte pubbliche e private operative, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente.
Sul totale della tariffa verrà applicato un coefficiente di riduzione pari al 20%.
11. Avvio al recupero. La tariffa è ridotta, attraverso l’abbattimento della quota variabile, di una percentuale del 10% per le utenze non domestiche che dimostrino di avere continuativamente nel corso dell’anno avviato a recupero rifiuti assimilati agli urbani in modo differenziato, mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero. Il produttore unitamente all’istanza di riduzione deve presentare il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l’anno di riferimento nonché il contratto stipulato con la società che effettua il recupero ed i formulari di identificazione dei rifiuti. La riduzione sopra indicata compete su istanza dell’interessato a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello della richiesta.
12. Riduzione della tariffa per le nuove Imprese che esercitano la loro attività in locali od aree non soggetti a TARI da almeno un anno.
E’ prevista una riduzione della tariffa nella misura del 30% della parte fissa e della parte variabile, per gli utenti che hanno avviato nuova attività di impresa o che trasferiscano la propria attività per la prima volta sul territorio comunale nel rispetto dei seguenti requisiti:
1. nuova attività di impresa cioè un’attività completamente nuova non derivante da subentro, cessione o affitto di azienda. La riduzione non spetta nei casi di variazione di ragione sociale, o subingresso e per le attività che costituiscono una mera prosecuzione delle attività precedentemente cessate, ancorchè svolte da un altro soggetto, ma in sostanziale continuità (es. donazione di azienda padre/figlio, successione d’azienda, operazione di trasformazione, scissione o fusione aziendale, scioglimento di una soc. di persone con prosecuzione dell’attività da parte di un socio). La riduzione spetta anche alle imprese che trasferiscano la propria sede per la prima volta nel territorio comunale;
2. l'attività nuova o trasferita per la prima volta sul territorio comunale deve essere realizzata in locali inutilizzati e non soggetti alla Tari da almeno un anno.
La riduzione si applica altresì alle imprese, già esistenti sul territorio, che ampliano la loro attività, esclusivamente per la parte dell'ampliamento avente le caratteristiche di cui al precedente punto 2)
La riduzione della tariffa si applica alle Utenze in possesso dei requisiti sopra descritti, dietro presentazione di apposita richiesta su modulo predisposto dal Comune, ed è valida per l’anno di inizio attività o primo anno di trasferimento nel territorio comunale e per i due anni successivi.
ART. 14 –AGEVOLAZIONI
1. Il Comune al fine di perseguire una politica sociale intesa ad aiutare le classi più disagiate, introduce una riduzione della tariffa nella parte fissa e nella parte variabile da applicare nei seguenti casi specifici:
- nucleo familiare con portatore di handicap grave individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi della L.104/92;
- nucleo familiare con presenza di soggetti di cui alla L.508/88 (invalidi civili, ciechi e sordomuti)
- nucleo familiare con invalido civile al 100%
· con reddito ISEE non superiore ad € 25.000,00
- nucleo familiare composto esclusivamente da persone residenti che abbiano compiuto 65 anni di età, entro i primi 6 mesi dell’anno di riferimento
· con reddito ISEE non superiore ad € 15.000,00
Per questi casi la tassa è ridotta in misura del 70% della tariffa vigente.
- nucleo familiare con particolare situazione di disagio socio/economico a seguito di segnalazione effettuata dai servizi sociali con dichiarazione motivata. Per questi casi la tassa è ridotta in misura del 90% della tariffa vigente. Al fine di poter beneficiare di dette agevolazioni l’utente interessato dovrà attestare la sussistenza delle condizioni di fatto mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta su apposito modulo predisposto dal Comune e messo a disposizione gratuitamente, da presentare a pena di nullità entro il termine stabilito nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La tariffa domestica si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) riduzione del 50% della tariffa, nella parte fissa e nella parte variabile, per i nuclei familiari con un valore ISEE non superiore ad € 4.028,00;
b) riduzione del 25% della tariffa, nella parte fissa e nella parte variabile, per nuclei familiari con un valore ISEE non superiore ad € 10.000,00;
c) riduzione del 15% della tariffa, nella parte fissa e nella parte variabile, per nuclei familiari con un valore ISEE non superiore ad € 18.000,00;
3. Ai fini della determinazione dell’agevolazione nel nucleo familiare non vengono computati i collaboratori domestici, le badanti e simili.
4. Le richieste di agevolazione tariffaria devono essere accompagnate da dichiarazione ISEE relativa ai redditi dell’anno precedente e debbono essere presentate all’Ente annualmente a pena di nullità entro il termine stabilito nella delibera di approvazione delle tariffe.
5. La tariffa non domestica si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, alle seguenti categorie della Tariffa Tari: Categoria 9 (case di cura e di riposo) categoria 22 (Ristoranti, pizzerie ecc ) Categoria 24 (Bar, caffè ) Categoria 27 (Ortofrutta, pescherie.. ) per la particolare funzione aggregativa, sociale e ricreativa. Riduzione della Tariffa pari al 15%.
6. La tariffa non domestica si applica inoltre in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, alle seguenti categorie della tariffa Tari: Categoria 16 (Banchi di mercato beni durevoli), Categoria 29 (Banchi di mercato generi alimentari), Categoria 35 (Mercato con produzione propria) in virtù dell’esercizio dell’attività in modo non continuativo. Riduzione della Tariffa pari all’85%”
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.
----- MODELLI RICHIESTA AGEVOLAZIONI 2019 ----
- MODULO RICHIESTA DETRAZIONI PER FASCIA DI REDDITO ISEE
- MODULO RICHIESTA DETRAZIONI PER DISAGIO SOCIO - ECONOMICO
- MODULO RICHIESTA DETRAZIONI PER INVALIDITA'
- MODULO RICHIESTA DETRAZIONI ULTRASESSANTACINQUENNI
- MODULO RICHIESTA DETRAZIONI PER UTILIZZO BIOCOMPOSTER
- MODULO RICHIESTA DETRAZIONI PER DISMISSIONE SLOT MACHINE
- MODULO RICHIESTA DETRAZIONI PER IMPRESE PARTE DI CONSORZI O ASSOCIAZIONI
- MODULO RICHIESTA RIDUZIONE/AGEVOLAZIONE PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE (RIF. ART.13 DEL REGOLAMENTO TARI)
- MODULO RICHIESTA DETRAZIONI PER ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
---- MODELLI DICHIARAZIONE INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE TARI E DILAZIONE DEL PAGAMENTO ----
- MODULO DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - UTENZE DOMESTICHE
- MODULO DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - UTENZE NON DOMESTICHE
- MODULO PER DENUNCIA CESSAZIONE
- MODULO RICHIESTA DETASSAZIONE
- RICHIESTA DILAZIONE PAGAMENTO
- INFORMATIVA PER PAGAMENTI F24 CON CODICE COMUNE ERRATO