IMU 2019 (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  (I.M.U) 2019

INFORMATIVA SUL TRIBUTO E SULLE MODALITA' DI APPLICAZIONE

Con delibera di C.C. n.8 del 27/03/2019 sono state approvate le aliquote e detrazioni da applicare per l'Imposta Municipale Propria - IMU per l'ANNO 2019

PER L’ANNO 2019 NON E’ DOVUTA L’I.M.U PER LE SEGUENTI FATTISPECIE:

  • ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8, A/9;
  • Unità immobiliari appartenenti alle COOPERATIVE EDILIZIE a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari destinate a studenti universitari, soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito anagrafico;
  • Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture  22 Aprile 2008;
  • Casa coniugale assegnata al coniuge , a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di cui all’art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 2/03/2012 n.16;
  • Unico immobile, non locato, posseduto dal Personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento Civile , nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera Prefettizia per il quale non sono richieste le condizionii della dimora abituale  e della residenza anagrafica.
  • Fabbricati Rurali ad USO STRUMENTALE  di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 (esenzione introdotta dal comma 708 della Legge di stabilità 147/2013)
  • BENI MERCE: A decorrere dal  1° Gennaio 2014 sono esenti  dall’I.M.U.  i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 
  • E’ assimilata all’abitazione principale e pertanto non è soggetta ad IMU l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto: 
    • da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione  che l’abitazione non risulti locata. Al fine di poter beneficiare di detta assimilazione il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di fatto mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio a pena di nullità entro la data prevista per il saldo IMU  (art. 12 del regolamento IMU).
    • da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all' AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

 

Sono esenti dall'imposta:

  • oltre agli immobili così come individuati dall'art.7 comma 1 lettere b), c), d), e), f), i) del D.Lgs. 504/1992 anche i terreni agricoli di cui alla lettera h), ricadenti in aree montane o di collina individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla G U n. 141 del 18/06/1993;
  • i terreni agricoli:
    • posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n.99/2004, iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
    • ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28/12/2011 n.448;
    • a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.


Permane soppressa  la riserva  dovuta allo stato di cui al c.11, art.13 del D.L. 201/2011 e pertanto l’imposta è dovuta per intero al Comune per tutti i beni immobili ad esclusione di quelli censiti nel gruppo catastale D.

 

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER IL COMUNE DI CASCIANA TERME LARI


Con delibera di C.C. n. 8 del 27/03/2019 sono state approvate le aliquote e detrazioni IMU da applicare con effetto dal 1° Gennaio  2019 come di seguito indicato:

  1. Aliquota Ordinaria  > 1,06% (per cento). Per tutti i casi non specificatamente individuati.
  2. Aliquota per abitazione principale  e  relative pertinenze > 0,4% (per cento) da applicare esclusivamente alle abitazioni classificate in A/1, A/8, A/9; per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
  3. Aliquota per  immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art.43 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, limitatamente agli immobili strumentali per destinazione, cioè quelli utilizzati esclusivamente  per l’esercizio di impresa, arte o professione da parte del possessore > 0,76 % (per cento)
  4. Aliquota per gli immobili locati per almeno sei mesi nel periodo d’imposta con contratto registrato  >  0,80% (per cento)
  5. Aliquota per terreni agricoli effettivamente coltivati  >  0,86% (per cento). Per  terreni effettivamente coltivati si deve intendere una situazione di fatto di coltivazione dell’intero terreno di proprietà con qualsiasi tipo di coltura e quindi quei terreni agricoli che non siano incolti o abbandonati;
  6. Aliquota per terreni agricoli condotti o detenuti per almeno sei mesi nel periodo d’imposta in forza di contratto di affitto registrato, da coltivatori diretti, da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) e da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli in pensione  > 0,76% (per cento);
  7. Aliquota per le aree edificabili detenute per almeno sei mesi nel periodo d’imposta, da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) sia in attività che in pensione > 0,76% (per cento);
  8. Aliquota per abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale  con obbligo di residenza del nucleo familiare. > 0,66% (per cento). Tale riduzione vale per una sola unità immobiliare posseduta oltre l’abitazione principale. Nel caso in cui vi sia il possesso dei requisiti previsti dalla legge di stabilità 2016 per la ridiuzione del 50% della base imponibile che di quelli previsti dal Regolamento per l'applicazione dell'aliquota ridotta, si applicano entrambe le agevolazioni.
  9. Aliquota per gli immobili locati a canone concordato per almeno sei mesi nel periodo d’imposta con contratto registrato, > 0,76% (per cento). Dall'anno 2016, per gli immobili locali a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%.

Per tutti i casi non specificatamente individuati si applica l'aliquota ordinaria dell'1,06% (per cento).

Le suddette agevolazioni, qualora sussista l’obbligo di attestazione annuale come da Regolamento Comunale, dovranno essere comunicate mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da presentare, a pena di nullità, entro la data prevista per il versamento del saldo annuale IMU. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità deve essere presentata la comunicazione di perdita dei requisiti.

DETRAZIONE

Si applica solamente alle abitazioni principali accatastate con categorie A1, A8, A9 - E’ stabilita nella misura di Euro 200,00  la detrazione per abitazione principale, da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011;

BASE IMPONIBILE

La base imponibile dell’Imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile, da calcolarsi applicando all’ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1°gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i moltiplicatori previsti per legge.
Per i terreni agricoli  il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare
del reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione,
 rivalutato del 25% un moltiplicatore pari a 135.   

La base imponibile è RIDOTTA DEL  50% per cento:

- per i Fabbricati di interesse storico e artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs 22/01/2004 n.42;
- per i Fabbricati dichiarati  inagibili ed inabitabili e di fatto non utilizzati di cui all’art. 9 del Regol. IMU.

- per le unità immobiliari ad eccezione categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato da soggetto passivo a parenti in linea retta 1° grado che la utilizzano come abitazione principale (legge 28/12/2015 n. 208), a condizione che:

  1. Il contratto sia registrato
  2. Il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo sul territorio Italiano
  3. Il comodante risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato
  4. Il comodante può possedere nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione categorie catastali A/1, A/8, A/9.


VERSAMENTI IMU 2019:

I versamenti IMU devono essere effettuati con modello F24 utilizzando gli appositi  codici tributo.

> NUOVO CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI CASCIANA TERME  LARI E’   M327

>  SCADENZA  VERSAMENTO 1° RATA ACCONTO:     17  GIUGNO  2019

>  SCADENZA  VERSAMENTO 2° RATA A SALDO:       16  DICEMBRE  2019

Il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti deliberati dal Comune e pubblicati sul sito informatico del Mef alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

IMPORTO MINIMO: i versamenti possono non essere effettuati quando l’imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore ad euro 12,00.
ARROTONDAMENTI: Il pagamento deve essere effettuato con l’arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari od inferiore  a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Base imponibile per i fabbricati con moltiplicatori

Base imponibile per i terreni

Dichiarazioni

Tabella codici per il versamento 2019 con modello F24

Versamenti per soggetti residenti all'estero

 

ALLEGATI

 

 - IMU - REGOLAMENT0 2014

 - IMU - REGOLAMENT0 2016

 - IMU - REGOLAMENTO 2017

 - IMU - APPROVAZIONE REGOLAMENTO 2016 DELIBERA APPROVAZIONE

 IMU - APPROVAZIONE REGOLAMENTO 2017 DELIBERA APPROVAZIONE

 - IMU - DELIBERA APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014

 - IMU - DELIBERA APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015

 - IMU - DELIBERA APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016

 - IMU - DELIBERA APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017

 - IMU - DELIBERA APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2018

 - IMU - DELIBERA APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2019

 - DELIBERA VALORE VENALE AREE EDIFICABILI TERRITORIO EX CASCIANA TERME

 - DELIBERA VALORE MEDIO AREE EDIFICABILI TERRITORIO EX LARI

 - DELIBERA PERCENTUALE ABBATTIMENTO SU VALORE AREE EDIFICABILI TERRITORIO EX LARI

 AREE EDIFICABILI CONCESSE IN LOCAZIONE

 - IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO

 - IMMOBILI LOCATI

 - IMMOBILI NON PRODUTTIVI REDDITO FONDIARIO

 - TERRENI AGRICOLI DETENUTI O CONCESSI IN LOCAZIONE

 - TERRENI AGRICOLI EFFETTIVAMENTE COLTIVATI

 - INAGIBILITA' - INABITABILITA' FABBRICATI

 ACCORDO TERRITORIALE CONTRATTI DI LOCAZIONE AGEVOLATI

 - IMU - DICHIARAZIONE

 - IMU - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

 ATTO NOTORIO

 DILAZIONE PAGAMENTO

 - INFORMATIVA PER PAGAMENTI F24 CON CODICE COMUNE ERRATO